sabato 19 gennaio 2013

Niente autocertificazione per la classe G


E' stata eliminata la facoltà dei proprietari di autocertificare che i propri immobili rientrano nella classe energetica G, la più bassa (decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012, che modifica il decreto ministeriale 26 giugno 2009).
Secondo le norme nazionali, applicabili nelle Regioni che non hanno dettato alcuna disciplina speciale, in caso di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, l'attestato deve essere consegnato alla parte acquirente al momento dell’atto notarile, e nell’atto deve essere inserita una clausola con la quale l’acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione  in  ordine  alla  certificazione energetica degli edifici (d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e dal d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28).Le norme nazionali non prevedono più, invece, l'obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti notarili, in vigore fino al 25 giugno 2008 (art. 35 comma 2-bis del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, che ha disposto l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del d.lgs. 192/2005).La normativa nazionale è completata da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che prevede le caratteristiche dall'attestato di certificazione energetica e i soggetti abilitati a rilasciarlo.Per gli edifici di nuova costruzione, la normativa nazionale prevede l'obbligo di consegnare l'attestato energetico all'acquirente contestualmente alla consegna dell'immobile; in caso contrario il venditore è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 30.000 euro.Secondo la nuova normativa nazionale, sono esclusi dall'obbligo della certificazione energetica: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo; sono inoltre esclusi i ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà, e gli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà (decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012, che modifica il paragrafo 2 dell'allegato A delle Linee guida nazionali di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2009).Ricordiamo che l'attestato di certificazione energetica deve essere consegnato anche in caso di locazione o affitto del fabbricato, per tutti i contratti stipulati o rinnovati dal 1° luglio 2010.L'attestato non è necessario per le donazioni, dato che le norme fanno riferimento solo al trasferimento a titolo oneroso.
(Fonte: Notaio Paolo Tonalini - notaio@tonalini.it - www.tonalini.it)

domenica 2 dicembre 2012

L'Agenzia del Territorio incorporata nell'Agenzia delle Entrate

Dal 1° dicembre 2012 è prevista l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate (art. 23-quater del Decreto-legge n. 95/2012).
Di conseguenza, i rispettivi siti internet istituzionali saranno integrati gradualmente in un unico sito.

Per accedere ancora al vecchio sito dell'A.d.T. puntare al seguente indirizzo:

martedì 30 ottobre 2012

Gazzetta Ufficiale gratuita dal 1° gennaio 2013

La legge a misura del cittadino. Dal 1° gennaio 2013 il ministero dell'Economia e Finanze, d'intesa con il ministero della Giustizia – con l'apporto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – metterà a disposizione gratuitamente la Gazzetta Ufficiale telematica nel formato autentico dato alle stampe. Il tradizionale servizio a pagamento – rivolto soprattutto agli addetti ai lavori del ramo giuridico – cambia dunque pelle, con l'obiettivo dichiarato di avvicinare ogni singolo cittadino alla legge dello Stato: tutte le nuove edizioni, le serie storiche e la banca dati a partire dal 1946 saranno rese  disponibili sul sito www.gazzettaufficiale.it, graficamente rivisitato per l'occasione e dotato di comandi intuitivi per ogni tipo di ricerca. (Fonte: www.ilsole24ore.com)

martedì 4 settembre 2012

ARRIVATO DOCFA 4.00.1

Come promesso, e puntuali come un orologio svizzero, oggi 4 settembre, è stato resa disponibile l'annunciata nuova versione del DOCFA, la 4.00.1.
Dal sito dell'A.d.T. apprendiamo che la nuova versione è relativa alla disciplina in materia di censimento dei fabbricati rurali ai sensi dell’art. 13, commi 14-bis, 14-ter, 14-quater del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 e del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012.

Tale versione prevede nuove tipologie di documento per le dichiarazioni dei fabbricati rurali:
  1. Dichiarazione presentata ai sensi del DM 26/7/2012
  2. Dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 13, comma 14-ter, del DL 201/2011.
La tipologia di documento 1 è utilizzata per le dichiarazioni di fabbricati di nuova costruzione o oggetto di interventi edilizi, per i quali sussistono i requisiti di ruralità, ai sensi dell’art.2, comma 5 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012, ovvero del successivo comma 7 dello stesso articolo. Per tale opzione è necessario allegare le previste autocertificazioni redatte utilizzando i modelli allegati al citato decreto ministeriale.

La tipologia di documento 2 è utilizzata per le dichiarazioni al Catasto Edilizio Urbano di fabbricati rurali già censiti al Catasto Terreni, purché costituenti unità immobiliari ovvero immobili o loro porzioni che, nello stato in cui si trovano, sono di per se stessi utili ed atti a produrre un reddito proprio, ai sensi dell’art. 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per tale opzione è necessario allegare le previste autocertificazioni redatte utilizzando i modelli allegati al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012.

E' stata inoltre introdotta una nuova causale di variazione, “Richiesta ruralità”, che può essere utilizzata solo in combinazione con la tipologia di documento 1 sopra menzionata, e permette, nel caso di unità immobiliari già censite nel gruppo delle categorie D (eccetto la D/10), la presentazione di variazioni semplificate, per la cui compilazione sono richiesti solo i dati identificativi dell’immobile.

Fino al 30 novembre 2012 potrà essere utilizzata anche la versione Docfa già in uso; dopo tale data sarà disponibile solo la nuova versione della procedura Docfa 4.00.1.
Per scaricare l'aggiornamento vedere qui.
 

domenica 19 agosto 2012

NEW - SpyPre4

In gara con la Sogei, l'amico Udino "Dioptra" Ranzato, ci comunica che dal 1 settembre sarà disponibile la nuova relais del noto programma SpyPre. Tra le novità sappiamo solo che questa versione (denominata SpyPre4) avrà incluso anche un programma CAD Topografico (che si presume sia l'ormai ben noto e collaudato DP). L'autore ci ha assicurato l'invio del programma per una prova su strada. Al prossimo post per le succulente novità.

mercoledì 8 agosto 2012

DOCFA 4.00.1

Come preannunciato, con la pubblicazione della Circolare n. 2 del 7 agosto 2012 (sulla nuova disciplina in materia di censimento dei fabbricati rurali), sono state introdotte novità nel programma Docfa. Dalla lettura della circolare stessa e da quella dell'allegato tecnico si evince che la versione del programma Docfa 4.00.1, recante nuove funzionalità per la trasmissione telematica degli allegati agli atti di aggiornamento, sarà disponibile a partire dal 4 settembre 2012, sul sito internet dell'Agenzia del Territorio. Tale nuova versione, prevede nuove "tipologie di documento" per le dichiarazioni dei fabbricati rurali, alle quali sono associate nuove modalità di registrazione in catasto.
Per scaricare la circolare ed i relativi allegati vedere qui.

martedì 7 agosto 2012

DOCFA: NUOVA VERSIONE

Voci di corridoio parlano dell'uscita, ai primi di settembre, di una nuova versione del Docfa (o di un ulteriore SP) che permetterebbe di inviare allegati unitamente al PDF classico. Sarà verò?