sabato 19 gennaio 2013

Niente autocertificazione per la classe G


E' stata eliminata la facoltà dei proprietari di autocertificare che i propri immobili rientrano nella classe energetica G, la più bassa (decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012, che modifica il decreto ministeriale 26 giugno 2009).
Secondo le norme nazionali, applicabili nelle Regioni che non hanno dettato alcuna disciplina speciale, in caso di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, l'attestato deve essere consegnato alla parte acquirente al momento dell’atto notarile, e nell’atto deve essere inserita una clausola con la quale l’acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione  in  ordine  alla  certificazione energetica degli edifici (d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e dal d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28).Le norme nazionali non prevedono più, invece, l'obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti notarili, in vigore fino al 25 giugno 2008 (art. 35 comma 2-bis del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, che ha disposto l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del d.lgs. 192/2005).La normativa nazionale è completata da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che prevede le caratteristiche dall'attestato di certificazione energetica e i soggetti abilitati a rilasciarlo.Per gli edifici di nuova costruzione, la normativa nazionale prevede l'obbligo di consegnare l'attestato energetico all'acquirente contestualmente alla consegna dell'immobile; in caso contrario il venditore è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 30.000 euro.Secondo la nuova normativa nazionale, sono esclusi dall'obbligo della certificazione energetica: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo; sono inoltre esclusi i ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà, e gli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà (decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012, che modifica il paragrafo 2 dell'allegato A delle Linee guida nazionali di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2009).Ricordiamo che l'attestato di certificazione energetica deve essere consegnato anche in caso di locazione o affitto del fabbricato, per tutti i contratti stipulati o rinnovati dal 1° luglio 2010.L'attestato non è necessario per le donazioni, dato che le norme fanno riferimento solo al trasferimento a titolo oneroso.
(Fonte: Notaio Paolo Tonalini - notaio@tonalini.it - www.tonalini.it)