domenica 7 novembre 2010

Coefficienti catastali di rivalutazione

Dal 1939 al 1992 le tariffe, nonostante la norma prevedesse la possibilità  di effettuare la revisione tariffaria ogni 5 anni, si sono sempre basati sui valori calcolati all’epoca censuaria 1937-1939 e per questo fino al 1992 alla rendita catastale, per la dichiarazione dei redditi, si applicava un coefficiente apposito, calcolato per ogni categoria catastale, che permettesse una rivalutazione monetaria della rendita catastale tale da sostituirsi alla revisione degli estimi.

La  legge  23  febbraio  1960,  n.  131,  all’art. 1  comma  1,  infatti, già  prefigurando  una  generale  revisione  delle  rendite  catastali,  aveva introdotto  il  meccanismo  dei  coefficienti  di  aggiornamento:
«A  partire  dalla  data  nella  quale  entrerà  in  vigore  il  nuovo  catasto  edilizio  urbano  istituito  con  la  legge  11  agosto  1939,  n.  1249  e  fino  a  quando,  cessato  il  regime di  blocco  dei  fitti,  non  sarà  provveduto  alla  revisione  generale  delle  rendite  catastali delle  unità  immobiliari  urbane,  il  reddito  imponibile  di  tali  unità  è  determinato applicando  alle  rendite  catastali  definite  con  riferimento  agli  elementi  economici  del triennio  1937-1939  i  coefficienti  di  aggiornamento  che,  per  le  singole  categorie  di unità  immobiliari,  saranno  stabiliti  ogni  anno  dal  Ministro  per  le  finanze,  sentita la  Commissione  censuaria  centrale».
 
Ai  nostri giorni, il sistema di aggiornamento delle rendite catastali medianti i suddetti coefficienti può tornare utile in caso di successioni apertesi prima del 1992 e mai presentate (o da rettificare) al fine di contestualizzare i valori da dichiarare.

Nello schema sotto riportato ho evidenziato, sia per il Catasto Urbano che per il Catasto Terreni, i coefficienti di aggiornamento, divisi per anno di entrata in vigore con i riferimenti alla Gazzetta Ufficiale su cui vennero pubblicati.
 

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