Dal 1939 al 1992 le tariffe, nonostante la norma prevedesse la possibilità di effettuare la revisione tariffaria ogni 5 anni, si sono sempre basati sui valori calcolati all’epoca censuaria 1937-1939 e per questo fino al 1992 alla rendita catastale, per la dichiarazione dei redditi, si applicava un coefficiente apposito, calcolato per ogni categoria catastale, che permettesse una rivalutazione monetaria della rendita catastale tale da sostituirsi alla revisione degli estimi.
La legge 23 febbraio 1960, n. 131, all’art. 1 comma 1, infatti, già prefigurando una generale revisione delle rendite catastali, aveva introdotto il meccanismo dei coefficienti di aggiornamento:
«A partire dalla data nella quale entrerà in vigore il nuovo catasto edilizio urbano istituito con la legge 11 agosto 1939, n. 1249 e fino a quando, cessato il regime di blocco dei fitti, non sarà provveduto alla revisione generale delle rendite catastali delle unità immobiliari urbane, il reddito imponibile di tali unità è determinato applicando alle rendite catastali definite con riferimento agli elementi economici del triennio 1937-1939 i coefficienti di aggiornamento che, per le singole categorie di unità immobiliari, saranno stabiliti ogni anno dal Ministro per le finanze, sentita la Commissione censuaria centrale».
Ai nostri giorni, il sistema di aggiornamento delle rendite catastali medianti i suddetti coefficienti può tornare utile in caso di successioni apertesi prima del 1992 e mai presentate (o da rettificare) al fine di contestualizzare i valori da dichiarare.
Nello schema sotto riportato ho evidenziato, sia per il Catasto Urbano che per il Catasto Terreni, i coefficienti di aggiornamento, divisi per anno di entrata in vigore con i riferimenti alla Gazzetta Ufficiale su cui vennero pubblicati.
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